Art. 5.

      1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dopo le parole: «il giudice con» sono inserite le seguenti: «l'ordinanza o»;

          b) al quarto comma dopo le parole: «Il giudice con» sono inserite le seguenti: «l'ordinanza o»;

          c) al quinto comma dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «dell'ordinanza o»;

          d) al sesto comma dopo le parole: «La sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza»;

          e) al decimo comma dopo le parole: «non ottempera» sono inserite le seguenti: «all'ordinanza o».